LA GIUNTA DELL'UNIONE

La Giunta dell'Unione

Art. 15 – La Giunta dell’Unione
  1. La Giunta dell’Unione è l’organo che collabora con il Presidente nella amministrazione dell’ Unione e per l’ attuazione degli indirizzi generali determinati dall’Assemblea.
  2. La Giunta dell’Unione viene eletta dall’Assemblea ed è composta da quattro componenti fra cui il Presidente dell’Unione e un Vice Presidente .
  3. Il Presidente è eletto con la stessa votazione mentre il Vice Presidente è scelto e nominato dal Presidente tra i Sindaci che fanno parte della G.U.
  4. La elezione del Presidente e degli Assessori avviene a scrutinio segreto e, a tal fine, ogni componente dell’Assemblea esprime nella scheda una preferenza; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano d’età.
  5. Il Presidente e la Giunta dell’Unione durano in carica, di norma,12 (dodici) mesi. Il Presidente e gli Assessori, previa Deliberazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci, continuano in ogni caso ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei loro successori, per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
  6. La Presidenza della Assemblea e della Giunta dell’Unione , compete a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati. Alla scadenza dei primi o degli ulteriori dodici mesi , si procede alla nuova elezione della giunta con le stesse modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo . 7. La composizione della G.U. deve assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, tenuto conto della composizione dell’assemblea.
  7. I singoli componenti della Giunta dell’Unione decadono dalla carica per uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto; in ogni caso decadono nel momento in cui perdono lo status di Sindaco o Consigliere Comunale.
  8. I singoli componenti della G.U., che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.
  9. Quando la Giunta dell’Unione deve deliberare su argomenti di propria competenza che riguardano la gestione associata di funzioni, sono invitati a partecipare alle sedute anche i Sindaci o loro delegati dei Comuni che non sono rappresentati nella G.U.

Art. 16 – Competenze della Giunta dell’Unione
  1. La Giunta dell’Unione , per il conseguimento dei fini statutari dell’Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 17 – Adunanze e deliberazioni
  1. L’attività della Giunta dell’Unione è collegiale.
  2. E’ convocata dal Presidente e delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
  3. Alle deliberazioni della Giunta dell’Unione, si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario o suo sostituto.
GIUNTA DELL’UNIONE DEL LOGUDORO
  • VISUALIZZAZIONE


Galleria fotografica



Manuale d'uso